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Legge 20 ottobre 1990, n. 302 · Legge 20 ottobre 1990, n. 302 — Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata

Legge 20 ottobre 1990, n. 302 Art. 15Esenzione dai ticket sanitari

In KraftAmtlicher Text

1. I cittadini italiani che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza degli atti di cui all'articolo 1 sono esenti dal pagamento di ticket per ogni tipo di prestazione sanitaria ((. . .)) .

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanita' stabilisce con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, le modalita' di attuazione dell'esenzione di cui al comma 1.