Legge 11 ottobre 1990, n. 289 Art. 4Adeguamento di indennita'
1. A decorrere dal 1 gennaio 1990 le indennita' previste dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , sono aumentate dei seguenti importi:
a) lire 30.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della citata legge n. 508 del 1988 ;
b) lire 15.000 mensili per l'indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, della citata legge n. 508 del 1988 ;
c) lire 15.000 mensili per la speciale indennita' concessa ai cittadini riconosciuti ciechi, con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione, di cui all'articolo 3 della citata legge n. 508 del 1988 ;
d) lire 15.000 mensili per l'indennita' di comunicazione in favore dei sordi prelinguali, di cui all'articolo 4 della citata legge n. 508 del 1988 .
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della citata legge n. 508/1988 e' il seguente: "Art. 2 (Misura e periodicita' delle indennita' di accompagnamento). - 1. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti e con espressa esclusione di ogni altra categoria equiparata, e' stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 . 2. Per gli anni successivi, sempre alle condizioni di cui al comma 1, tale adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A, n. 1, allegata alla legge medesima. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennita' di accompagnamento erogata agli invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , e' stabilito in L. 539.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico, per l'anno 1988, previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 . 4. Per gli anni successivi detto adeguamento sara' calcolato con riferimento all'importo della indennita' di accompagnamento percepita, al 1 gennaio 1986, ai sensi del comma 2 dell'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656 , dai grandi invalidi di guerra ascritti alla tabella E, lettera A-bis, allegata alla legge medesima. 5. L'indennita' di accompagnamento e' corrisposta per dodici mensilita'".