Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 34Entrata in vigore
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.