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Legge 10 ottobre 1990, n. 287 · Legge 10 ottobre 1990, n. 287 — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 23Relazione annuale

TITOLO III POTERI CONOSCITIVI E CONSULTIVI DELL'AUTORITA'

In KraftAmtlicher Text

1. L'Autorita' presenta al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. Il Presidente del Consiglio dei Ministri trasmette entro trenta giorni la relazione al Parlamento.

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1-bis. La relazione annuale include informazioni circa la nomina e la rimozione dei membri dell'Autorita', l'importo della dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 7-ter, della presente legge per l'anno in questione e la variazione di tale importo rispetto agli anni precedenti. La relazione annuale e' resa disponibile al pubblico sul sito internet dell'Autorita'.

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