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Legge 10 ottobre 1990, n. 287 · Legge 10 ottobre 1990, n. 287 — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato

Legge 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 17Sospensione temporanea dell'operazione di concentrazione

Capo III POTERI DELL'AUTORITA' IN MATERIA DI DIVIETO DELLE OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE

In KraftAmtlicher Text

1. L'Autorita', nel far luogo all'istruttoria di cui all'articolo 16, puo' ordinare alle imprese interessate di sospendere la realizzazione della concentrazione fino alla conclusione dell'istruttoria.

2. La disposizione del comma 1 non impedisce la realizzazione di un'offerta pubblica di acquisto che sia stata comunicata all'Autorita' ai sensi dell'articolo 16, comma 5, sempre che l'acquirente non eserciti i diritti di voto inerenti ai titoli in questione.