Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 2 ottobre 1990, n. 283 · Legge 2 ottobre 1990, n. 283 — Licenza per depositi di caffe'. Modifiche agli articoli 2 e 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344

Legge 2 ottobre 1990, n. 283 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 10 della legge 26 maggio 1966, n. 344 , e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".

Nota all'art. 2: - Il testo dell'art. 10 della citata legge n. 344 del 1966 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente: "Art. 10. - Chiunque eserciti le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza essere munito della prescritta licenza e' punito con la reclusione da tre a sei mesi, nonche' con la multa pari a lire 15.000 per ogni chilogrammo di caffe' che risulti abusivamente custodito, lavorato o confezionato. In ogni caso la multa non puo' essere inferiore a lire 300.000. Chiunque continui ad esercitare le attivita' di cui all'articolo 1, primo comma, senza aver presentato la domanda di rinnovo della licenza di cui all'articolo 1 nel termine previsto dall'articolo 2, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a lire due milioni. Qualora il titolare della licenza non presenti domanda di rinnovo entro sei mesi dal suddetto termine la licenza si intende decaduta".