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Legge 7 agosto 1990, n. 241 · Legge 7 agosto 1990, n. 241 — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

Legge 7 agosto 1990, n. 241 Art. 21Disposizioni sanzionatorie

CAPO IV SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

In KraftAmtlicher Text

1. Con la segnalazione o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita' e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la sanzione prevista dell' articolo 483 del codice penale , salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

2. COMMA ABROGATO DALLA L. 7 AGOSTO 2015, N. 124 .

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attivita' soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se e' stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20.

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2-ter. La decorrenza del termine previsto dall'articolo 19, comma 3, e la formazione del silenzio assenso ai sensi dell'articolo 20 non escludono la responsabilita' del dipendente che non abbia agito tempestivamente nel caso in cui la segnalazione certificata o l'istanza del privato non fosse conforme alle norme vigenti.

))