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Legge 6 agosto 1990, n. 223 · Legge 6 agosto 1990, n. 223 — Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 7Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi

TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

In KraftAmtlicher Text

1. Ogni consiglio regionale elegge, con voto limitato almeno a due terzi dei membri da eleggere e da scegliersi fra esperti di comunicazione radiotelevisiva, un comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Il comitato regionale e' organo di consulenza della regione in materia radiotelevisiva, in particolare per quanto riguarda i compiti assegnati alle Regioni dalla presente legge. Il comitato altresi' formula proposte al consiglio di amministrazione della concessionaria pubblica in merito a programmazioni regionali che possano essere trasmesse sia in ambito nazionale che regionale; regola l'accesso alle trasmissioni regionali programmate dalla concessionaria pubblica.

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

3. Le Regioni disciplinano il funzionamento dei comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

4. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla costituzione di comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi, in conformita' alle disposizioni del presente articolo.

5. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

6. E' abrogato l' articolo 5 della legge 14 aprile 1975, n. 103 .