Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 40Disposizioni transitorie a favore della radiodiffusione sonora
Titolo V NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Fino al 31 dicembre 1990 restano in vigore le agevolazioni e le provvidenze previste, per la radiodiffusione sonora, dal comma 1 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 .
Nota all'art. 40 comma 1: - Per il testo del comma 1 dell'art. 11 della legge n. 67/1987 vedi nota all'art. 16 comma 17.