Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 27Norme sul canone di abbonamento
TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo III NORME PER LA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO
1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge e' soppresso il canone di abbonamento suppletivo dovuto dai detentori di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni televisive a colori previsto dall' articolo 15, quarto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 .
2. Il pagamento del canone di abbonamento alla televisione consente la detenzione di uno o piu' apparecchi televisivi ad uso privato da parte dello stesso soggetto nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora.
Nota all'art. 27, comma 1: - Per il testo dell' art. 15, comma quarto, della legge n. 103/1975 , vedi nota all'art. 8, comma 17.