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Legge 6 agosto 1990, n. 223 · Legge 6 agosto 1990, n. 223 — Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 24Reti della concessionaria pubblica e controllo di imprese concessionarie di pubblicita

TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata

In KraftAmtlicher Text

1. Con l'atto di concessione di cui all' articolo 3 della legge 14 aprile 1975, n. 103 , possono essere assentite alla concessionaria pubblica tre reti televisive e tre reti radiofoniche oltre, ove richiesto dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, una rete radiofonica riservata esclusivamente e trasmissioni dedidate ai lavori parlamentari.

2. Le imprese concessionarie di pubblicita' che si trovino in situazioni di controllo o collegamento con la concessionaria pubblica possono raccogliere pubblicita' anche per tre reti radiofoniche della concessionaria stessa.

3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177)) .