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Legge 6 agosto 1990, n. 223 · Legge 6 agosto 1990, n. 223 — Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 20Obblighi concernenti la programmazione dei concessionari

TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata

In KraftAmtlicher Text

1. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono tenuti a trasmettere programmi per non meno di otto ore giornaliere e per non meno di sessantaquattro ore settimanali. Su quest'ultimo limite si calcola la percentuale di programmi informativi locali prevista dal comma 18 dell'articolo 16. (5)

2. I concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere per non meno di dodici ore giornaliere e per non meno di novanta ore settimanali.

3. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse.

4. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

5. I concessionari privati sono altresi' tenuti a conservare la registrazione dei programmi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione dei programmi stessi.

6. I soggetti titolari di concessione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sono tenuti a trasmettere, quotidianamente, telegiornali o giornali radio. ---------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1993, n. 422 ha disposto 8con l'art. 5, comma 1-bis) che " Fermo restando quanto previsto dagli articoli 16, comma 18 , e 20, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223 , le emittenti televisive in ambito locale devono riservare, a decorrere dal 30 novembre 1993, quattro ore settimanali di programmazione comprese tra le ore 9 e le ore 22 alla trasmissione di programmi di informazione, divulgazione e approfondimento su problematiche sociali."