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Legge 6 agosto 1990, n. 223 · Legge 6 agosto 1990, n. 223 — Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 18Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari

TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata

In KraftAmtlicher Text

1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .

4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.