Legge 6 agosto 1990, n. 223 Art. 18Norme sugli impianti e le radiofrequenze dei concessionari
TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE Capo II Norme per la Radiodiffusione Privata
1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
2. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177 )) .
4. In caso di pubblica emergenza e per un periodo di tempo non superiore alla durata della stessa, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa, dell'interno e delle poste e delle telecomunicazioni, puo' disporre che le radiofrequenze assegnate ai concessionari privati siano temporaneamente utilizzate dai competenti organi dello Stato che ne abbiano necessita'.