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Legge 2 agosto 1990, n. 233 · Legge 2 agosto 1990, n. 233 — Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi

Legge 2 agosto 1990, n. 233 Art. 17Equilibrio finanziario delle gestioni

In KraftAmtlicher Text

1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell' articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .

Nota all'art. 17: - Il testo dell' art. 41 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive".