Legge 2 agosto 1990, n. 233 Art. 17Equilibrio finanziario delle gestioni
1. Qualora si verifichino squilibri nelle gestioni dei lavoratori autonomi, si provvede ai sensi dell' articolo 41 della legge 9 marzo 1989, n. 88 .
Nota all'art. 17: - Il testo dell' art. 41 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale e dell'istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro) e' il seguente: "Art. 41 (Equilibrio finanziario delle gestioni). - 1. Per tutti i fondi deve essere assicurato l'equilibrio finanziario delle gestioni, ivi considerando le spese d'amministrazione dell'Istituto e gli oneri derivanti dalla presente legge. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono adottati i necessari provvedimenti, anche attraverso l'adeguamento delle aliquote contributive".
Verweist auf
- Legge 2 agosto 1990, n. 233 Art. 41