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Legge 9 luglio 1990, n. 188 · Legge 9 luglio 1990, n. 188 — ((Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'))

Legge 9 luglio 1990, n. 188 Art. 8Discipline di produzione

In KraftAmtlicher Text

1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonche' i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

((3. Il disciplinare di produzione della ceramica di qualita' viene definito dal Consiglio nazionale ceramico))

4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonche' la certificazione da esse prevista.

5. Il disciplinare di cui al comma 1 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.

6. Il disciplinare di cui al comma 3 e' approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

7. Il disciplinare e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.