Legge 9 luglio 1990, n. 185 Art. 7-terIndirizzi e direttive generali
Capo II ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO ((E AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE))
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1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la definizione degli indirizzi per le politiche degli scambi nel settore della difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge.
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