Legge 9 luglio 1990, n. 185 Art. 29Regolamento di esecuzione
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sara' emanato ai sensi dell' articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , il regolamento contenente le norme di esecuzione.
Nota all' art. 29 : - Per l' art. 17 della legge n. 400/1988 si veda la nota all'art. 4.