Legge 9 luglio 1990, n. 185 Art. 26Obbligo di comunicazione da parte dell'autorita' giudiziaria
CAPO VI SANZIONI
1. L'autorita' giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne da' comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.