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Legge 9 luglio 1990, n. 185 · Legge 9 luglio 1990, n. 185 — Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Legge 9 luglio 1990, n. 185 Art. 25Mancanza dell'autorizzazione

CAPO VI SANZIONI

In KraftAmtlicher Text

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza l'autorizzaionz di cui ((agli articoli 10-bis e 13)) effettua esportazione, importazione ((, trasferimenti intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali di armamento, nonche' trasferimenti intangibili di software e di tecnologia,)) , contemplati nei decreti di cui all'articolo 2, comma 3, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all'esportazione ((e al trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri)) , non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2) --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 febbraio 1992, n. 222 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che l'entita' minima della multa prevista dall' art. 25 della legge 9 luglio 1990, n. 185 , e' elevata a cinquanta milioni di lire.