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Legge 9 luglio 1990, n. 185 · Legge 9 luglio 1990, n. 185 — Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

Legge 9 luglio 1990, n. 185 Art. 19Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri

CAPO V OBBLIGHI DELLE IMPRESE

In KraftAmtlicher Text

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento e' fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalita' di trasporto e sull'itinerario relativo, nonche' sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci anni.

2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica" o "franco punto di partenza" gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente (( alle Amministrazioni )) degli affari esteri, della difesa, dell'interno e delle finanze, la data e le modalita' della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione.

3. Tale comunicazione dovra' essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.