Legge 12 giugno 1990, n. 146 Art. 7
1. La disciplina di cui all' articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 , si applica anche in caso di violazione di clausole concernenti i diritti e l'attivita' del sindacato contenute negli accordi ((di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, successive modificazioni)) , e nei contratti collettivi di lavoro, che disciplinano il rapporto di lavoro nei servizi di cui alla presente legge.