Legge 12 giugno 1990, n. 146 Art. 11
1. Sono abrogati gli articoli 330 e 333 del codice penale .
Nota all' art. 11 : - Gli articoli 330 e 333 del codice penale concernevano, rispettivamente: "Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori" e "Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro".