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Legge 26 aprile 1990, n. 86 · Legge 26 aprile 1990, n. 86 — Modifiche in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Legge 26 aprile 1990, n. 86 Art. 17

In KraftAmtlicher Text

1. L' articolo 357 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 357. - (Nozione del pubblico ufficiale). - Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti e' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volonta' della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi".