Legge 26 aprile 1990, n. 86 Art. 14
1. Dopo l' articolo 323 del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 323-bis. - (Circostanza attenuante). - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 320, 322 e 323 sono di particolare tenuita', le pene sono diminuite".
Verweist auf
- Legge 26 aprile 1990, n. 86 Art. 323