Legge 12 aprile 1990, n. 74 Art. 15
1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 non si applicano ai componenti del Consiglio superiore della magistratura in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.