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Legge 21 marzo 1990, n. 53 · Legge 21 marzo 1990, n. 53 — Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale

Legge 21 marzo 1990, n. 53 Art. 16

In KraftAmtlicher Text

1. All' articolo 47 del testo unico n. 570 del 1960 , al secondo comma, dopo le parole: "il piu' giovane tra gli elettori presenti" sono inserite le seguenti: "iscritti nelle liste del comune".

2. Per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i rappresentanti di lista devono essere elettori rispettivamente della regione, della provincia o del comune.

3. Le disposizioni di cui all' articolo 32, nono comma, n. 4), del testo unico n. 570 del 1960 , sono estese anche i comuni inferiori ai 5.000 abitanti ai fini della facolta' di designare i rappresentanti di lista presso ciascun seggio.