Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 19 marzo 1990, n. 55 · Legge 19 marzo 1990, n. 55 — Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale

Legge 19 marzo 1990, n. 55 Art. 26

Capo III. MODIFICHE DEL CODICE PENALE. DISPOSIZIONI DIVERSE DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE. ABROGAZIONE DI NORME

In KraftAmtlicher Text

1. Quando i fatti previsti dagli articoli 648 , 648-bis e 648-ter del codice penale sono commessi nell'esercizio di attivita' bancaria, professionale o di cambio-valuta ovverso di altra attivita' soggetta ad autorizzazione, licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante, si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimentidi sospensione o di revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti.

((1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando l'attivita' illecita integri i delitti previsti dall' articolo 270-bis del codice penale in relazione alle condotte di finanziamento del terrorismo, anche internazionale))