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Legge 21 febbraio 1990, n. 36 · Legge 21 febbraio 1990, n. 36 — Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati

Legge 21 febbraio 1990, n. 36 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.