Legge 14 febbraio 1990, n. 30 Art. 26
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Sono abrogate la legge 4 luglio 1970, n. 507 , e la legge 5 gennaio 1984, n. 2 .
2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1982, n. 307 , continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, fino all'entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge.
3. Rimangono in vigore i decreti ministeriali 3 novembre 1982, 26 aprile 1983 e 16 aprile 1987.
Note all' art. 26: - La legge n. 507/1970 recava: "Tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - La legge n. 2/1984 : recava: "Modifica dell' art. 2 della legge 4 luglio 1970, n. 507 , concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - Il D.P.R. n. 307/1982 reca: "Regolamento di esecuzione della legge 4 luglio 1970, n. 507 , concernente la tutela delle denominazioni di origine e tipica del 'Prosciutto di San Daniele'". - Con il D.M. 3 novembre 1982 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 333 del 3 dicembre 1982) e' stato affidato al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio del prosciutto, nonche' sull'apposizione del contrassegno e del marchio. - Con il D.M. 26 aprile 1983 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 12 maggio 1983), modificato dal D.M. 16 aprile 1987 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 117 del 22 maggio 1987) sono stati approvati i simboli per l'applicazione del D.P.R. n. 307/1982 sopracitato.