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Legge 13 febbraio 1990, n. 26 · Legge 13 febbraio 1990, n. 26 — Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Legge 13 febbraio 1990, n. 26 Art. 15Norme penali relative alla contraffazione del timbro e del sigillo

CAPO IV SANZIONI Sezione I SANZIONI PENALI

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque contraffa' o altera il timbro indelebile o il sigillo ovvero detiene o usa tale timbro o sigillo contraffatti o alterati, e' punito con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa da due a venti milioni di lire.

2. Il macellatore ed il produttore che abbiano commesso uno dei fatti di cui al presente articolo, indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali, possono essere privati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente del diritto di utilizzazione del timbro indelebile o del diritto di applicazione del sigillo per un periodo da uno a sei mesi.