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Legge 13 febbraio 1990, n. 26 · Legge 13 febbraio 1990, n. 26 — Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma"

Legge 13 febbraio 1990, n. 26 Art. 13Norme penali relative alla tipicita' del prodotto

CAPO IV SANZIONI Sezione I SANZIONI PENALI

In KraftAmtlicher Text

1. Chiunque viola gli articoli 7, comma 2, lettere a), b) e d), 8, comma 1, e 9, commi 2 e 4, e' punito con la reclusione da un mese ad un anno o con la multa da due milioni a venti milioni di lire.

2. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene per vendere, pone in vendita o immette altrimenti in circolazione prosciutti muniti di contrassegno contraffatto o alterato.

3. Indipendentemente dalla applicazione delle sanzioni penali di cui ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' essere disposta anche la chiusura, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'esercizio di vendita.