Legge 30 dicembre 1989, n. 446 Art. 2
art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitA' a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.
art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformitA' a quanto previsto dall'articolo 62 della convenzione stessa.