Legge 30 dicembre 1989, n. 437 Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni sulle funzioni consolari tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, firmata a Roma il 9 dicembre 1987.