Legge 28 dicembre 1989, n. 426 Art. 2
1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo 1 puo' essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato. Dette convenzioni sono stipulate ed approvate dal Ministero degli affari esteri, d'intesa, a seconda dei casi, con i Ministeri della marina mercantile, dell'ambiente e con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.