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Legge 28 dicembre 1989, n. 425 · Legge 28 dicembre 1989, n. 425 — Adeguamento dell'assegno di confine di cui alla legge 20 dicembre 1977, n. 966, alle nuove norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale, compreso quello delle amministrazioni autonome

Legge 28 dicembre 1989, n. 425 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello delle amministrazioni con ordinamento autonomo, che, per ragioni di servizio, risiede permanentemente in territorio estero di confine con l'Italia (Francia e Svizzera), oltre allo stipendio ed agli assegni o indennita' di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, e' attribuito, dal 1› gennaio 1989, un assegno di confine, secondo le misure mensili in valuta estera locale, da maggiorare del 100 per cento, indicate, per ciascuno dei predetti Stati esteri, per fasce di livelli o categorie e per carriera dirigenziale, nonche' per anzianita' in detti livelli, o categorie o carriera dirigenziale, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.