Legge 28 dicembre 1989, n. 420 Art. 2
1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni per i propri scopi istituzionali cosi' come previsti statutariamente.
1. Gli immobili ceduti devono essere utilizzati esclusivamente dalla fondazione "Villaggio dei Ragazzi" di Maddaloni per i propri scopi istituzionali cosi' come previsti statutariamente.