Legge 30 novembre 1989, n. 398 Art. 7Finanziamento delle borse
1. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
2. Le universita' possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
4. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
5. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 30 APRILE 1999, N. 224)) .