Legge 30 novembre 1989, n. 395 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.
1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di lettere, di cui all'articolo 1, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto nello scambio di lettere medesimo.