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Legge 25 ottobre 1989, n. 355 · Legge 25 ottobre 1989, n. 355 — Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 25 ottobre 1989, n. 355 Art. 42Posizione tributaria dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici

Capo IV DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ATTIVITÀ SOCIALI E ASSISTENZIALI - NORME PREVIDENZIALI E FISCALI

In KraftAmtlicher Text

1. Nei confronti dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , si applica anche per gli esercizi chiusi anteriormente al 1° gennaio 1988.

2. La disposizione di cui al comma 1 non comporta restituzione di somme per pagamenti gia' effettuati.

Note all'art. 42: Parte di provvedimento in formato grafico