Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 25 ottobre 1989, n. 355 · Legge 25 ottobre 1989, n. 355 — Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 25 ottobre 1989, n. 355 Art. 37Contributi ad enti ed istituti

Capo III DISPOSIZIONI CONCERNENTI I SERVIZI

In KraftAmtlicher Text

1. I contributi annui che il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni e' autorizzato a concedere in favore di enti ed istituti che svolgono attivita' scientifica o sperimentale nel campo delle poste e delle telecomunicazioni, previsti dall' articolo 1 della legge 15 luglio 1966, n. 560 , per l'importo complessivo annuo non superiore a lire 25 milioni, sono elevati, a partire dall'anno finanziario 1989, a lire 200 milioni.

2. La maggiore spesa di cui al comma 1 e' stanziata per lire 35 milioni nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per lire 140 milioni in quello dell'Azienda di Stato, per i servizi telefonici.

Nota all'art. 37: Parte di provvedimento in formato grafico