Legge 25 ottobre 1989, n. 355 Art. 20Rimborso tassa per patente di guida
Capo I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE
1. Fino al 31 dicembre 1983 le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a rimborsare l'importo della tassa di concessione governativa, secondo la categoria della patente posseduta, al personale addetto alla guida di veicoli di proprieta' dell'Amministrazione od autorizzato a guidarli in via permanente.
2. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, e' determinato il personale al quale, in relazione alle mansioni svolte, compete il rimborso di cui al comma 1.