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Legge 25 ottobre 1989, n. 355 · Legge 25 ottobre 1989, n. 355 — Disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attivita' sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Legge 25 ottobre 1989, n. 355 Art. 17Indennita' di motoveicolo di proprieta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni

Capo I DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE

In KraftAmtlicher Text

1. Al personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, addetto alla distribuzione dei telegrammi, degli espressi e delle corrispondenze ordinarie o iscritte, puo' essere affidata, per le esigenze di servizio connesse all'espletamento delle proprie mansioni e in relazione all'organizzazione dei servizi, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655 , la conduzione di motoveicoli di proprieta' dell'Amministrazione, purche' gli interessati siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

2. Il personale di cui al comma 1 ha titolo, per ogni giornata di effettivo espletamento delle mansioni anzidette, all'indennita' di cui all'articolo 21 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29 , nonche' ad una indennita' per gli oneri connessi al consumo di carburante e lubrificante, alla manutenzione ed al ricovero del motoveicolo.

3. Tale ultima indennita' e' stabilita annualmente con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sulla base dei costi di cui al comma 2 ed in relazione alle percorrenze medie giornaliere.

4. La indennita' di cui al comma 3 non e' frazionabile.

5. In caso di infortunio, il personale ha diritto al trattamento previsto dal regio decreto 16 giugno 1938, n. 1275 , come modificato dalla legge 21 dicembre 1955, n. 1350 .

Note all'art. 17: Parte di provvedimento in formato grafico