Legge 20 ottobre 1989, n. 346 Art. 4
1. La concessione delle immunita' e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocita' con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.