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Legge 20 ottobre 1989, n. 346 · Legge 20 ottobre 1989, n. 346 — Norme relative all'attuazione degli impegni assunti alla Conferenza di Stoccolma sul disarmo del 19 settembre 1986

Legge 20 ottobre 1989, n. 346 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. La concessione delle immunita' e privilegi previsti all'articolo 3 deve intendersi limitata ai soli casi in cui risulti verificata, in assenza di particolari accordi internazionali regolanti la materia di cui ai paragrafi 51 e 85 del documento di Stoccolma, la condizione di reciprocita' con i Paesi dai quali gli osservatori o gli ispettori vengono inviati.