Legge 20 ottobre 1989, n. 346 Art. 1
1. Le disposizioni della presente legge hanno lo scopo di consentire lo svolgimento sul territorio nazionale delle operazioni di osservazione di verifica a mezzo d'ispezione relativamente ad alcune attivita' militari, previste dal documento della conferenza di Stoccolma sul disarmo in Europa, adottato il 19 settembre 1986.