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Legge 10 ottobre 1989, n. 349 · Legge 10 ottobre 1989, n. 349 — Delega al Governo ad adottare norme per l'aggiornamento, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative in materia doganale, per la riorganizzazione dell'amministrazione delle dogane e imposte indirette, in materia di contrabbando e in materia di ordinamento ed esercizio dei magazzini generali e di applicazione delle discipline doganali ai predetti magazzini generali, nonche' delega ad adottare un testo unico in materia doganale e di imposte di fabbricazione e di consumo

Legge 10 ottobre 1989, n. 349 Art. 4Principi e criteri direttivi della delega in materia di contrabbando

In KraftAmtlicher Text

1. Le norme da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 2, per l'adeguamento delle disposizioni concernenti il contrabbando avente per oggetto tabacchi lavorati esteri dovranno rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) sara' affidata all'Amministrazione dei monopoli di Stato la definizione in via amministrativa e la gestione dei constesti afferenti al contrabbando dei tabacchi lavorati esteri, con esclusione delle violazioni accertate negli spazi doganali;

b) saranno definite le condizioni perche' si proceda alla sollecita ripartizione, a favore degli aventi diritto, dei proventi dei prodotti di confisca, sulla base della convalida da parte dell'autorita' giudiziaria del sequestro operato.