Legge 28 agosto 1989, n. 311 Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione.