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Legge 28 agosto 1989, n. 304 · Legge 28 agosto 1989, n. 304 — Modifiche all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'attivita' del Fondo interbancario di garanzia

Legge 28 agosto 1989, n. 304 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

1. Su tutte le operazioni di credito agrario assistite dalla garanzia del Fondo interbancario, costituito ai sensi dell' articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 , la garanzia si esplica fino all'80 per cento della complessiva perdita che gli istituti dimostrino di avere sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva nei confronti dei beneficiari inadempienti.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle operazioni deliberate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nota agli articoli 2 e 3: Per il testo vigente dell' art. 36 della legge n. 454/1961 si veda nelle note all'art. 1.