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Legge 28 agosto 1989, n. 302 · Legge 28 agosto 1989, n. 302 — Disciplina del credito peschereccio di esercizio

Legge 28 agosto 1989, n. 302 Art. 18

In KraftAmtlicher Text

1. Le disposizioni del quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , devono intendersi applicabili anche ai passaggi di prodotti ittici provenienti da acque lagunari, salmastre e marittime effettuati dagli esercenti la pesca nelle predette acque alle cooperative fra loro costituite e relativi consorzi.

Nota all'art. 18: Il testo del quinto comma dell'art. 34 (regime speciale per i produttori agricoli) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), introdotto dall' art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53 , e' il seguente: "I soggetti che nell'anno 1983 hanno adottato il regime speciale di cui al primo e secondo comma non possono optare per la detrazione normale prima del successivo biennio".