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Legge 4 agosto 1989, n. 291 · Legge 4 agosto 1989, n. 291 — Finanziamento del Servizio sociale internazionale

Legge 4 agosto 1989, n. 291 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 1.200 milioni per l'anno 1989 e a lire 600 milioni per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Provvedimenti in campo sociale e culturale all'estero".

2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.