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Legge 3 luglio 1989, n. 257 · Legge 3 luglio 1989, n. 257 — Disposizioni per l'attuazione di convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali

Legge 3 luglio 1989, n. 257 Art. 8

Titolo III NORME DI ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SORVEGLIANZA DELLE PERSONE CONDANNATE O LIBERATE CONDIZIONALMENTE.

In KraftAmtlicher Text

1. Ai fini dell'esecuzione della sentenza di condanna nei casi di applicazione della convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, si osservano, anche per quanto concerne il titolo II della convenzione, le disposizione degli articoli 1 e 2 e degli articoli 3, comma 1; 4, comma 1; 5, commi 1 e 3, della presente legge.

Nota all'art. 8. La convenzione europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate condizionalmente, adottata a Strasburgo il 30 novembre 1964, e' stata ratificata con la legge 15 novembre 1973, n. 772 , la quale ha altresi' dato piena ed intera esecuzione alla convenzione medesima.